Focus con Rosario Pelligra, l'intervista al presidente del Catania

Sanzione amministrativa per il Catania e inibizione per i dirigenti

Pelligra e Grella

La Figc ha colpito il Catania con una sanzione amministrativa a causa di errori tecnici riguardanti le Noif e risalenti allo scorso anno. Il club etneo è stato sanzionato con un multa di 5 mila euro, mentre Rosario Pelligra ha ricevuto un'inibizione di 1 mese e 15  giorni; Vincenzo Grella stessa inibizione di 1 mese e 15 giorni di inibizione, commutata in € 4.500,00 di ammenda e infine per Mark Bresciano inibizione di 2 mesi. 

ROSARIO PELLIGRA - omissione di vigilare affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni con riferimento ai Sig.ri GRELLA Vincenzo, titolare dell’intero capitale della Grella Investment PTY LTD titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., e BRESCIANO Mark, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8 art. 20-bis delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso"

Inoltre, in qualità di titolare del 100% delle quote del capitale della Elefante 1946 PTY LTD titolare dell’80% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio

2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20-bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio

VINCENZO GRELLA, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di  Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA FOOTBALL CLUB  S.R.L., dal 07/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di  Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis, del Codice  di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20
bis, delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del  Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del CATANIA  FOOTBALL CLUB S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. nel termine di 15 giorni,  ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., con riferimento ai Sig.ri PELLIGRA  Rosario, titolare del 100% delle quote del capitale della Elefante 1946 PTY LTD  titolare dell’80% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l.  acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del
CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., e BRESCIANO Mark, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20-bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso; Inoltre, in qualità di titolare dell’intero capitale della Grella Investment PTY LTD titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di  giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5 bis del Codice
di Giustizia per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20-bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine
aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8 art. 20-bis delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine aggiuntivo concesso;

MARK BRESCIANO, titolare del 50% delle quote del capitale del Catania CFC PTY LTD titolare del 20% delle quote del capitale del Catania Calcio Holding S.r.l. acquirente, con atto pubblico del 15 dicembre 2023, dell’intero capitale del CATANIA FOOTBALL CLUB S.R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., 32, comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai
requisiti di onorabilità, di cui alla lett. C), comma 5, dell’art. 20bis, delle N.O.I.F., in quanto trasmessa con pec dalla società, in data 15 gennaio 2024, ma ritenuta carente dalla Co.A.P.S. che, con pec del 26 gennaio 2024, ha invitato la società a produrre, entro il termine aggiuntivo perentorio di giorni quindici, ex comma 8, art. 20bis, delle N.O.I.F, la relativa documentazione integrativa. La documentazione integrativa è stata trasmessa dalla società con pec del 7 febbraio ed è, quindi, da considerarsi tardiva, ancorché prodotta entro il termine
aggiuntivo concesso;

CATANIA FOOTBALL CLUB SRL, per responsabilità diretta e oggettiva ai  sensi dall’articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della  commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 32,  comma 5 bis e ss., del Codice di Giustizia Sportiva