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Serie C: cambiano le liste, non più 24 giocatori professionisti da inserire. Ecco le novità...

Il campionato di Serie C che si appresta ad iniziare vedrà alcune novità e la prima riguarda le fantomatiche liste di calciatori da presentare, con conseguenti possibili tagli. Il numero massimo di elementi nella ‘Lista calciatori professionisti’ sarà di 23 e non più di 24 come avvenuto fino allo sorso anno, mentre sarà illimitato il numero di ‘calciatori professionisti’ e gli ‘apprendisti prof’, nati successivamente al 1° gennaio 2002 e provenienti dal settore giovanile del club. Ecco una parte del regolamento:

Art. 2 Lista Calciatori professionisti
2.1 Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori rispettivamente tesserati, nelle gare di Campionato dovranno utilizzare quelli presenti nella "lista calciatori professionisti" (per brevità, infra: “lista prof”), il cui modello è allegato al presente Comunicato, nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 23 calciatori i cui status siano quelli di calciatori professionisti ex art. 28 NOIF o apprendisti in ambito professionistico (per brevità, infra: “apprendisti prof”) ex art. 33 bis NOIF. La lista prof deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e notificata alla Lega inderogabilmente prima dell’inizio della prima gara di Campionato a mezzo pec ([email protected]) o, in alternativa, mediante consegna di copia cartacea al delegato di gara della Lega Pro.
2.2 In deroga a quanto sopra i calciatori professionisti e gli apprendisti prof, nati successivamente al 1° gennaio 2002 e provenienti dal settore giovanile del club, ai sensi dell’art.3.1, potranno essere inseriti in numero illimitato nella “lista calciatori settore giovanile” di cui al successivo art. 3.2 e utilizzati dalla società nelle gare di Campionato, senza che gli stessi vengano computati tra i 23 calciatori di cui all’art. 2.1.
2.3 Qualora, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, una società sottoscriva "primi contratti di calciatori professionisti" (ex art. 33 NOIF) con propri tesserati già giovani di serie, questi ultimi potranno essere utilizzati nelle gare di Campionato, senza che vengano inseriti tra i 23 calciatori di cui all’art. 2.1.
2.4 I calciatori, titolari di un contratto di apprendistato, con la qualifica di giovani di serie ex art. 33 NOIF, potranno essere utilizzati nelle gare di Campionato, senza che vengano inseriti tra i 23 calciatori di cui all’art. 2.1. I calciatori, titolari di un contratto di apprendistato, con la qualifica di apprendisti prof, dovranno essere inseriti tra i 23 calciatori di cui all’art. 2.1, salvo che non siano in possesso dei requisiti per essere inseriti nella lista calciatori settore giovanile ai sensi dell’art. 2.2.
2.5 Le società che, alla data di pubblicazione del presente comunicato, abbiano già depositato contratti con calciatori professionisti e apprendisti prof, per la stagione 2024/2025, in numero superiore al limite previsto all’art. 2.1, potranno, in deroga ed esclusivamente per tale stagione, inserire nella lista prof tutti i calciatori di cui ai predetti contratti già depositati. Resta inteso che, nell'ipotesi di inserimento in tale lista di nuovi calciatori professionisti ovvero di apprendisti prof con contratto depositato in data successiva alla pubblicazione del presente comunicato, la società non potrà usufruire della deroga e troverà applicazione la limitazione numerica di cui all’art. 2.1.
 


 

Art. 3 Lista Calciatori settore giovanile
3.1 Ai fini del presente regolamento sono considerati provenienti dal proprio settore giovanile, i calciatori nati successivamente al 1° gennaio 2002 che siano stati tesserati con la società, anche a titolo temporaneo, per almeno due stagioni sportive, anche non consecutive, nel corso di ciascuna delle quali dovranno aver svolto attività prevalente in una delle seguenti rispettive categorie giovanili: Primavera, Under 17, Under 16, Under 15, Juniores Prov./Reg./Naz., Allievi Prov./Reg., Giovanissimi Prov./Reg. ed Esordienti. Ai fini della valutazione della prevalenza dell’attività svolta in una categoria giovanile rispetto a quella svolta in prima squadra, rileverà esclusivamente il numero di presenze del calciatore negli elenchi di gara relativi ad una o più delle suddette categorie giovanili, che dovrà essere, relativamente a ciascuna delle due stagioni sportive, maggiore rispetto al numero di presenze dello stesso negli elenchi di gara della prima squadra. Ai fini del computo delle due stagioni sportive (escludendo la stagione in corso) verranno considerate anche quelle in cui il calciatore sia stato ceduto a titolo temporaneo ad altro club senza che vi sia la necessità che lo stesso abbia disputato in tale club attività prevalente nelle categorie giovanili; il requisito del tesseramento con una società per una stagione sportiva si considera comunque soddisfatto a condizione che il periodo di tesseramento sia mantenuto continuativamente nell’annualità sportiva per un periodo non inferiore a 5 mesi.